MODIFICHE ALLA LEGGE 157/92, ART.31

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge 9 ottobre 2023, n.136, sono state convertite in legge le modifiche contenute nel decreto-legge del 10 agosto 2023, n.104 in merito alle modifiche apportate all’articolo 31 della legge 157/92 (Legge nazionale delle caccia) per l’uso e il trasporto delle munizioni al piombo nelle aree umide o in prossimità di esse.

La modifica all’art 31 della Legge nazionale così definisce le zone umide:

  1. zone umide d’importanza internazionale previste dalla Convenzione di Ramsar, 2 febbraio 1971 (queste aree al momento non interessano la Regione Piemonte);
  2. zone umide ricadenti nei Siti di Rete Natura 2000 (SIC/ZPS). Per queste aree l’uso delle munizioni al piombo era già vietato dalle Misure di conservazione (Legge Regionale 19/2009).
  3. zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione dove l’attività venatoria è già vietata.

Stabilisce, inoltre, che chi esercita l’attività di tiro all’interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa con munizioni contenenti piombo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

Tale sanzione non viene applicata se il cacciatore dimostra di detenere munizioni al piombo per svolgere attività di tiro in zone diverse da quelle umide.

Pertanto, nell’attraversamento di tali aree, è consigliabile riporre tali munizioni nello zaino con fucile in custodia o nello zaino a dimostrazione dello svolgimento di un’attività diversa da quella di tiro.